La Città del Secondo Rinascimento

Numero 26 - Le donne, l'arte, la scrittura

Matteo Scaglietti e Francesco Terrano
avvocati, soci dello Studio di consulenza in proprietà intellettuale F&M, Modena

COME TUTELARE I NOSTRI MARCHI

Modena e la sua provincia sono note in tutto il mondo per l’aceto balsamico, frutto di un’antichissima tradizione e prodotto tipico riconosciuto da marchi di qualità, che lo salvaguardano dalle imitazioni. In che modo i marchi, le D.O.P. e I.G.P. sono strumenti di tutela efficaci nel settore agro-alimentare, dove la tipicità di un prodotto rappresenta in molta parte la sua stessa forza commerciale?

L’interesse del produttore a salvaguardare il suo prodotto dalle contraffazioni è essenziale in ogni settore. Nel mondo dell’agro-alimantare la tutela dalla contraffazione diventa importante anche per tutelare il consumatore evitando che venga esposto al rischio di veri e propri danni alla salute.

Esistono diversi strumenti finalizzati a tutelare la qualità dei prodotti: dai marchi d’impresa ai marchi collettivi, dalle denominazioni alle indicazioni di origine protetta, D.O.P. e I.G.P. I marchi d’impresa sono strumenti imprenditoriali appartenenti a singole imprese, mentre i marchi collettivi sono strumenti gestiti da organismi territoriali o privati associati in consorzi, che stabiliscono il regolamento e le condizioni per poter apporre il marchio sulla propria produzione. Le D.O.P. e I.G.P. sono strumenti pubblicistici. La Denominazione di Origine Protetta, D.O.P., sottolinea un forte legame tra il prodotto e la zona di produzione, in quanto considera le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio che influiscono sul prodotto stesso. L’Indicazione Geografica Protetta non è legata tanto ai fattori territoriali quanto a quelli sociali di un determinato territorio.

Purtroppo, come dicevamo, anche in questo campo, esiste la cosiddetta pirateria, da cui è sempre più indispensabile tutelare i prodotti. Le misure da prendere sono diverse: tra queste le più efficaci sono quelle che si avvalgono dei riconoscimenti di tipicità da parte di organismi territoriali, come la Camera di Commercio, e internazionali, come l’Unione Europea, che ne impongono il rispetto al fine di tutelare i consumatori. Per fare un esempio di riconoscimento territoriale, la Camera di Commercio di Modena ha creato il marchio Tradizione e sapori di Modena, che tutela prodotti tipici come la patata di Montese, gli amaretti, i tortellini, il nocino, il sassolino e altri prodotti di Modena e provincia.

Il riconoscimento della tipicità di una produzione relativa a un luogo geografico comporta limitazioni nella produzione di prodotti alimentari che non sono tipici di una particolare zona. Se, per esempio, un imprenditore utilizzasse un nome geografico come Sicilia per contrassegnare un’arancia da lui prodotta in Israele, l’indicazione geografica sarebbe falsa rispetto alla provenienza del prodotto e il marchio nullo e ingannevole. Caso diverso è l’impiego di un nome geografico utilizzato come nome di fantasia, per esempio, un paio di scarpe chiamate Sicilia: il marchio in tal caso sarebbe valido e lecito, dal momento che non esiste nessun legame tra la Sicilia come regione e la produzione di scarpe dalle caratteristiche particolari.

Qual è dunque la situazione attuale in Italia e nel panorama internazionale?

In Italia sono molti i marchi registrati per garantire la qualità dei prodotti. Esiste comunque il rischio d’imbattersi in situazioni spiacevoli come nel caso Parmesan, in cui questo nome venne usato impropriamente per alcune produzioni straniere, minando l’immagine e la reputazione del famoso formaggio italiano. Anche a livello extraeuropeo possono accadere inconvenienti del genere. Nel mercato nordamericano, per esempio, esistono diversi prodotti il cui marchio è un nome che si avvicina molto o addirittura coincide con il nome di prodotti europei, pur non avendo le stesse qualità e pur essendo fabbricati in America. In questi casi si crea confusione e si danneggia la reputazione della qualità del prodotto perché il “falso” – venduto ad un prezzo minore – attira la clientela, pur non avendo le stesse qualità dell’originale.

Questo vuol dire che sul mercato americano, cinese o brasiliano, per esempio, si può vendere un prodotto che evochi l’eccellenza culinaria nostrana senza che quest’azione sia perseguibile per legge?

Non può avvenire in maniera palese forse, ma resta sicuramente il rischio che la tutela necessaria contro questo tipo di inganni non sia riconosciuta come dovrebbe. Per evitare questo e garantirsi i diritti sulle proprie produzioni, è necessario procurarsi i necessari diritti di esclusiva anche all’estero.